Fallimento e bancarotta

Si configura il reato di bancarotta per distrazione in caso di prelievo continuato fatto dalle socie, mogli degli amministratori, per conto di questi ultimi. Nel caso invece di somme prelevate dagli amministratori a titolo di compenso, secondo la più recente giurisprudenza, va escluso trattarsi di ipotesi di bancarotta per distrazione, dovendosi configurare il delitto di bancarotta preferenziale. Tiene a precisare la S.C. che “che sul punto vi è stato, e ancora perdura, un contrasto di giurisprudenza di legittimità perché sono rinvenibili decisioni che hanno ritenuto sussistere in fattispecie come quella in oggetto il delitto di bancarotta per distrazione perché, comunque, si configurerebbe un vantaggio patrimoniale dell’amministratore … ed altre che, invece, hanno escluso che fosse configurabile tale delitto ed hanno ritenuto, nella maggior parte dei casi, sussistere quello di bancarotta preferenziale… Tuttavia nel caso di specie non ricorre la problematica evocata non solo perché non risulta che i compensi siano stati determinati ed autorizzati dagli organi sociali e perché i prelievi sono stati effettuati quando la società versava già in stato di insolvenza (ma anche su tali punti vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità), ma, principalmente, perché i giudici di merito hanno escluso, con motivazione del tutto ragionevole, che le somme prelevate potessero essere considerate compensi per l’attività prestata dagli amministratori a favore della società“.

Cassazione penale, sent. n. 40324 dd. 08 novembre 2011

Per maggiori informazioni, consulta il sito della Suprema Corte di Cassazione.

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Responsabilità extracontrattuale, colpa del danneggiato

“Ai fini dell’art. 1227, comma1 c.c., sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l’evento lesivo in suo danno (nella specie, avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni avanzata da una ditta di costruzioni in seguito all’allagamento di un cantiere dovuto allo straripamento di un canale scolmatore di proprietà del Comune, che presentava difetti di costruzione dell’argine del canale ed omessa manutenzione, la Corte ha escluso la sussistenza di un comportamento colposo dell’attrice, per avere questa omesso di alzare l’argine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato alta cm. 110; a detta della Corte, infatti, tale condotta non era esigibile nei confronti dell’attrice, poiché l’avrebbe esposta al rischio di incorrere in un illecito civile per violazione del diritto di proprietà pubblica ed un illecito penale per la realizzazione di manufatti non previsti dalla concessione)“.

Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 24406 dd. 21 novembre 2011

Per maggiori informazioni, consulta il sito della Suprema Corte di Cassazione.